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Maneggio e Sicurezza

Idoneità e maneggio in sicurezza delle armi da fuoco.

Gratis

Descrizione del servizio

Fino all'ottobre 2010 il regime della cosiddetta capacità tecnica era contenuto nell'articolo 8 della legge 110/1975 in cui si stabiliva che per la licenza di porto d’armi la capacità tecnica derivava: - o da aver prestato servizio militare o presso un corpo armato - o dall'aver ottenuto il certificato maneggio armi dal TSN Non era richiesta alcuna capacità tecnica per l’acquisto o la detenzione di armi né per collezionare armi. Negli anni successivi vi è stato il tentativo di qualche funzionario ministeriale di sostenere che dopo un certo numero di anni che non aveva portato un usato armi aveva perso la capacità tecnica e doveva richiedere un nuovo certificato al TSN; la pretesa era manifestamente illegittima ed è stata lasciata cadere nel vuoto. Con il decreto legislativo 204/2010 il ministero è tornata la carica cercando di introdurre qualche modesto cambiamento. La nuova norma è stata scritta con un linguaggio talmente contorto che per capirla bisogna districarla come un nodo, ma alla fine il significato esce abbastanza chiaro. Il nuovo testo dell’articolo 8 della legge 110/1975, modificato dal decreto legislativo 204 è l'articolo di riferimento al maneggio.


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opes.armietiro@gmail.com


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